Avv. Anna Andreani.
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, per cui è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18518/2024.
Il caso: Tizio, Mevia e Caio convenivano avanti all' autorità ...