Avv. Giovanni Iaria. <p>Il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, né la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'ordine o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. </p> <p>Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale. Ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata;</p> <p>Lo ha precisato la Corte di ...
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