Avv. Giovanni Iaria. <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 98 della legge fallimentare, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili possono contestare l'accoglimento parziale o l'esclusione della propria domanda di ammissione al passivo di un fallimento entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione ex art. 97 legge fallimentare con il decreto che rende esecutivo il passivo che il curatore deve inviare a tutti i creditori. </p> <p>Nel caso in cui tale comunicazione è priva dell'informazione circa il diritto dei creditori di ...
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