Avv. Giovanni Iaria. A mente del primo comma dell'articolo 1123 del codice civile: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. In assenza delle tabelle millesimali, come vanno ripartite le spese tra i condomini? La ...
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