![Quando il datore di lavoro non ha obblighi di sicurezza e prevenzione]()
Avv. Fulvio Graziotto. Decisione: Sentenza n. 146/2018 Cassazione Civile - Sezione Lavoro. Non è ipotizzabile un obbligo di sicurezza e prevenzione a carico del datore di lavoro per condotte del dipendente, poste in essere dopo il compimento della prestazione lavorativa richiesta, senza preventiva comunicazione secondo le direttive ricevute. Principio: «Alla stregua dell'art. 2087 c. c. non è ipotizzabile a carico dell'imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a ...