Avv. Fulvio Graziotto. Decisione: Ordinanza n. 29402/2017 Cassazione Civile - Sezione VI L'avviso di liquidazione per l'imposta di registro dovuta su un provvedimento giudiziale è illegittimo per difetto di motivazione se non viene allegata la pronuncia per cui è dovuta l'imposta. Massima: In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54, comma 5 D. P. R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, ...
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