Avv. Giovanni Iaria. Qualora nel giudizio di primo grado il Giudice nel rigettare la domanda giudiziale trascritta ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c. c non abbia ordinato la cancellazione della domanda medesima, la suddetta omissione deve essere dedotta dalla parte interessata nel giudizio di appello, essendo preclusa in sede di giudizio di legittimità. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20269/2017, pubblicata il 22 agosto 2017. IL CASO: Il Tribunale ...
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