Avv. Giovanni Iaria.
Secondo quanto disposto dall'art. 390 del Codice di procedura civile, nel caso di ricorso per cassazione la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.
Alla rinuncia del ricorso per cassazione non si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 115/2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato. ...