Avv. Francesca De Carlo.
Il creditore dissenziente può far valere, in sede di reclamo avverso l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi, motivi di doglianza fondati tanto sulla natura ipotecaria del proprio credito, quanto sull'assenza di convenienza della proposta, non potendosi desumere alcuna rinuncia a far valere la garanzia reale dalla circostanza che il voto (negativo) sia stato espresso senza indicazione del grado ipotecario del credito, né potendosi desumere alcuna preclusione in virtù del richiamo alle forme camerali del procedimento.
Questo il ...