Avv. Anna Andreani.
La comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo al difensore dell'altra parte equivale a formale notificazione dell'evento medesimo.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16141/2024.
Il caso. La Corte di appello di Milano dichiarava l'estinzione del giudizio, per tardività del ricorso per riassunzione in appello, avente a oggetto la domanda, introdotta da Mevia di condanna di Tizio + altri al risarcimento del danno dai predetti cagionatole in ...