Avv. Anna Andreani.
Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali.
In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4860/2024.
Il caso: L'Azienda Sanitaria Locale di Salerno conveniva in giudizio Sempronio in ...