Avv. Giovanni Iaria.
La lettera di messa in mora priva della firma non è idonea ad interrompere la prescrizione del credito. La sottoscrizione è un elemento essenziale in difetto del quale non si produce l'effetto giuridico desiderato dal creditore, che è quello di interrompere la prescrizione.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2335/2023, pubblicata il 24 gennaio 2024.
IL CASO: Sulla scorta di un lodo arbitrale, una società depositava istanza tardiva per l'ammissione al passivo di una società il cui ...