Redazione.
Con l'ordinanza n. 36537/2023 la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui nel caso in cui sia rigettata l'opposizione ad un decreto ingiuntivo non esecutivo, la sentenza che definisce il giudizio non costituisce titolo esecutivo per gli importi liquidati nel decreto stesso, ma solo per il capo contenente l'eventuale condanna alle spese a carico del debitore opponente.
Il caso: Tizio e Mevia proponevano opposizione al precetto notificato dalla Delta s. a. s. in forza di sentenza resa dal Tribunale, che aveva integralmente rigettato l'opposizione ex art. 645 cod. proc. ...