Redazione.
La Corte d'appello in sede di reclamo non può condannare la ricorrente al pagamento delle spese in quanto i provvedimenti reclamati sono provvisori e destinati a rimanere assorbiti dalla pronuncia di merito.
Tale principio è ribarido dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22977/2023.
Il caso:la Corte d'appello rigettava il reclamo di Mevia avverso il provvedimento presidenziale, riguardo all'ampliamento delle modalita' di permanenza del figlio presso il padre e all'importo dell'assegno, osservando che le statuizioni contestate non erano censurabili in ...