Redazione.
Nell'ordinanza n. 3006/2023 la Corte di Cassazione precisa che in caso revoca della prestazione previdenziale da parte dell'INPS non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.
Il caso: la Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva negato la pensione di inabilità a Tizio a seguito di un provvedimento di revoca emesso dall'Inps per sopravvenuta carenza del requisito sanitario a far data dal 10. 2. 2011.
Per la Corte distrettuale, la domanda giudiziale era improponibile poiché, all'esito del provvedimento di ...