Avv. Anna Andreani.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1108/2023 esamina il caso in cui una parte depositi in cancelleria un atto cartaceo il luogo dell'invio telematico obbligatorio, chiarendone le relative conseguenze.
Il caso: il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile il ricorso depositato dall'I. N. P. S. ai sensi dell'art. 445 bis c. p. c. , sesto comma, sul rilievo che il dissenso alla c. t. u. svolta nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo fosse stato manifestato con atto cartaceo depositato in cancelleria invece che inviato telematicamente come prescritto dal D. L. 18 ottobre ...