Avv. Anna Andreani.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27374/2022 chiarisce il concetto di stabile convivenza in riferimento al figlio maggiorenne non autosufficiente ai fini dell'assegnazione della casa coniugale al genitore con il quale formalmente risiede.
Il caso: Il Tribunale di Firenze, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a Tizio, revocava l'assegnazione dell'ex casa coniugale a Mevia, disponeva l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autonomo nella misura di Euro 400,00 a carico della madre e di Euro 500,00 a carico del ...