Avv. Francesca De Carlo. <p>Con la sentenza n. 37974 del 22 ottobre 2021, la Cassazione ha stabilito che l'invasività del mezzo adoperato per raggiungere il destinatario rileva di per sé anche senza la possibilità, per quest'ultimo, di interrompere l'azione perturbatrice già subita ovvero di prevenire la reiterazione escludendo il contatto o l'utenza molestatrice dal proprio cellulare. </p> <p>Aderendo all'interpretazione ermeneutica secondo la quale il criterio di riferimento per sussumere una determinata modalità di comunicazione nel concetto di mezzo del telefono, di ...
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