Avv. Anna Andreani. <p>"Il convenuto, ex art. 167 c. p. c. , comma 1, e' tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c. p. c. , a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza e' che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessita' di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata con clausola di mero stile". </p> <p>Questo principio di diritto è stato sancito ...
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