Redazione. <p>Per la Cassazione l'accordo con cui l'avvocato e il cliente stabiliscono il compenso per l'attività professionale svolta dal primo deve avere la forma scritta a pena di nullità; l'art. 13 comma 2 della L. 247/2012 (Legge professionale) non ha abrogato l'art. 2233 c. c. comma 3</p> <p>In tal senso si è espressa la Suprema Corte nell'ordinanza n. 24213/2021. </p> <p>Il caso: l'Avv. Tizio propone ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Foggia, con la quale e' stato liquidato in suo favore, quale compenso per l'attivita' difensiva svolta in ...
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