Avv. Andrea Ravelli. Si deve ritenere, in termini generali, che l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. Ne consegue che l'avvocato, rispondendo in nome e per conto del debitore, essendo un suo rappresentante diretto, si atteggia quale alter ego di una delle originarie parti negoziali e, pertanto, è legittimato a ricevere quegli atti (ivi compresi quelli valevoli per l'interruzione dei termini ...
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