Redazione. La notifica dell'atto introduttivo di un giudizio direttamente alla Amministrazione procedente e non all'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si costituisca. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24032 del 30 ottobre 2020 Il caso: F. I. proponeva ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli ...
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