Avv. Giovanni Iaria. Non è soggetto all'obbligo del preventivo esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità, il giudizio promosso cliente contro una banca avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di quest'ultima, quale banca negoziatrice, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno per il pagamento di un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con ...
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