Avv. Giovanni Iaria. Secondo quanto disposto dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 4, comma 42 della legge n. 183/2011, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salva l'ipotesi di lite temeraria ex art. 96 c. p. c. , non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un ...
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