Avv. Anna Andreani. Nel contratto atipico di "vitalizio alimentare" le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1080 del 20/01/2020. Il caso: La sig. ra F. R. con contratto atipico di vitalizio alimentare cedeva la nuda proprietà della sua casa di abitazione alla nipote M. M. figlia della sua figlia M. F. , in ...
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