Avv. Giovanni Iaria. Com'è noto, al verificarsi di alcuni eventi il processo civile si interrompe. Tali eventi, elencati negli artt. 299, 300 e 301 del codice di procedura civile, sono la morte o la perdita della capacità della parte di stare in giudizio prima della costituzione per interdizione, inabilitazione o fallimento, la morte o la perdita della capacità della parte costituita o del contumace, la morte o altro impedimento del procuratore (radiazione dall'albo o sospensione ...
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