Avv. Fulvio Graziotto. Decisione: Ordinanza n. 21963/2019 Cassazione Civile - Sezione 3 Principio: La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell'esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta ...
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